Art. 3.
(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli).

      1. Le attività agricole e forestali dirette alla produzione di bioenergia e successivamente al reimpiego nell'impresa agricola che le ha prodotte sono considerate connesse all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. La cessione di energia e di calore nelle sue varie forme, prevista dal presente articolo, è considerata attività agricola a tutti gli effetti ed è esente da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.
      2. Le aggregazioni di imprese, di qualsiasi tipologia, dell'offerta energetica sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di cinque anni dalla data della loro costituzione.
      3. Gli imprenditori agricoli e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, anche tramite la partecipazione delle proprie associazioni di categoria.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incentiva la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e la valorizzazione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.
      5. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici ai sensi del comma 4, le imprese devono costituirsi in consorzio o in società consortile o in altra forma associativa, anche di natura commerciale, per la vendita dell'energia sul mercato,

 

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ovvero costituirsi come consorzi di produttori o di organizzazioni di produttori.
      6. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale sia in zone delimitate e sono finalizzati alla creazione di distretti agroenergetici in aree vocate, caratterizzate da sostenibilità per l'approvvigionamento della biomassa, e a garantire un positivo impatto sull'economia delle aree interessate, anche attraverso la conservazione del territorio, l'attivazione di nuovi impianti nonché l'incremento dell'occupazione diretta e dell'indotto.
      7. I contratti di programma agroenergetici sono disciplinati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. I progetti di cui al comma 6 devono contenere i seguenti elementi:

          a) l'indicazione degli obiettivi del contratto di programma agroenergetico dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

          b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

          c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

          d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;

          e) la quantificazione delle ricadute ambientali e dei benefìci indotti dai mancati costi ambientali e il bilancio energetico ambientale.

      9. La sottoscrizione di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale nei seguenti casi:

          a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative

 

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e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge;

          b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti da avviare all'uso per il trasporto su strada e per il riscaldamento;

          c) per l'attribuzione delle quote di esenzione nell'ambito della defiscalizzazione dei biocarburanti.